Formazione Sicurezza Lavoro: Bozza nuovo Accordo, Novità e procedure confermate

Sono passati quasi due anni senza che sia stato approvato l’Accordo unico sulla formazione, richiesto dalla legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021, nonostante sia ormai ampiamente riconosciuto che la formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro rappresenti una delle fondamenta di qualsiasi strategia di prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria nota del 13 maggio 2024 ha emanato la bozza del nuovo accordo unico in materia di formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, che doveva essere promulgata nel giugno 2022, come richiesto dalla Legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021.

Di seguito si riportano alcune delle principali novità proposte o delle procedure confermate rispetto all’ultimo Accordo oggi in vigore:

Corso per lavoratori

Il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli distinti:

  • un modulo di formazione generale di durata non inferiore alle 4 ore e che costituisce credito formativo permanente
  • un modulo di formazione specifica, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, con durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda:
    • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: Totale 8 ore
    • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: Totale 12 ore
    • 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: Totale 16 ore.

Corso per preposti

Al corso per preposti della durata minima di 12 ore (rispetto alle 8 previste in precedenza) e si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori. L’aggiornamento diventa biennale (rispetto ai 5 anni previsti in precedenza).

Corso per dirigente

Il corso di formazione per i dirigenti è della durata minima di 12 ore (rispetto alle 16 previste in precendenza). Alla formazione base va aggiunto, per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, il modulo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.

Corso per datore di lavoro

Novità assoluta è la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in materia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, da acquisire attraverso la frequenza di un corso della durata minima di 16 ore (più, per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, il modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore). Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro. Per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi invece, il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi (sono 4) per particolari settori di riferimento. Al modulo comune, della durata minima di 8 ore, si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro. Gli ulteriori quattro moduli tecnici integrativi devono rispettare, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia; Costruzioni; Chimico – Petrolchimico) e 12 ore (Pesca);

Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in due distinti moduli:

  • modulo A che costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali;
  • modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli B di specializzazione che prevedono, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia; Costruzioni; Chimico – Petrolchimico) e 12 ore (Pesca e Sanità residenziale). La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali;
  • A questi si aggiunge il modulo C che è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP della durata complessiva di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.

Organizzazione generale dei corsi

  • si riduce a 30 il numero di discenti massimi per singola aula formativa (rispetto ai 35 previsti in precedenza);
  • si introduce un rapporto specifico docente/discente pari a 1/6 per tutte le attività di tipo pratico;

La bozza definitiva del testo in materia di formazione costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed è il risultato di un complesso e articolato iter, avviato nel maggio 2022 è finalmente in fase di conclusione.

Sebbene non possano essere escluse ulteriori integrazioni e modifiche, come è stato recentemente richiesto, ci siamo voluti soffermare su una prima analisi del testo e sulle principali modifiche che risulterebbero introdotte rispetto al precedente Accordo.

Sarà nostra cura fornire ulteriori informazioni non appena il testo verrà ufficialmente approvato